I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius. Appare pertanto necessario preliminarmente richiamare le fonti normativi che si sono succedute in materia per poi illustrarne l’evoluzione giurisprudenziale con riferimento alla responsabilità per danni degli enti competenti.
Con la legge 27 dicembre 1977 n. 968 la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell’interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell’art. 117 Cost..
Successivamente, la legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha specificato che la predetta tutela riguarda
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