La responsabilità del coniuge in materia di abusi edilizi
Corte di Cassazione Sez. III 16 marzo 2021, n.10107
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8 Giugno 2021
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La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 10107 del 16 marzo 2021 ha chiarito che, in caso di abuso edilizio, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all’edificazione, l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l’acquiescenza prestata all’esecuzione dell’intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attività di controllo sull’esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l’immobile o l’esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita. Tutto ciò in quanto, in linea generale, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l’opera abusiva, indipendentemente dall’assunzione di vincoli formali consacrati in stipulazioni contrattuali e dall’essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo.