Secondo il Consiglio di Stato, l’orientamento che mitiga il principio innanzi ricordato e volto a ricondurre la realizzazione di un soppalco nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, è ammissibile soltanto nel caso in cui l’opera sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile. Tuttavia, quest’ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
La realizzazione di soppalco è abuso edilizio
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4166 del 9 luglio 2018, ha rigettato l’appello avverso la sentenza del TAR che aveva ritenuto abuso edilizio la realizzazione di un soppalco da cui è emersa la realizzazione di opere edilizie in difformità dai titoli edilizi abilitativi, affermando che la realizzazione di un soppalco comporta ulteriore superficie calpestabile ed autonomi spazi, e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell’unità con conseguente aggravio del carico urbanistico.