ll D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha vietato la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e, in particolare, dalla Direttiva UE 2015/720.
Possono essere commercializzate esclusivamente le borse di plastica biodegradabili e compostabili e le altre tipologie di borse in plastica ammesse dall’art. 226 bis del D. Lgs. 152/2006. Le borse di plastica biodegradabili e compostabili non possono essere distribuite gratuitamente; perciò, il prezzo di vendita deve essere indicato nello scontrino o nella fattura.
Tale violazione è sanzionata dall’articolo 261 comma 4-bis del Dlgs n. 152 del 2006 .
La commercializzazione dei sacchi di plastica non conformi alla normativa è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 2.500 e € 25.000, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda “ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter”.
Secondo quanto previsto dall’articolo 226-ter comma 2 lettera a) del Dlgs n. 152 del 2006 , al fine di realizzare la progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero “dal 1.1.2018 possono essere commercializzate esclusivamente le buste biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%”.
L’art. 218 comma 1 del d.lgs. 152/2006 ha previsto prevede le seguenti definizioni:
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati1 e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002.
Per quanto riguarda la commercializzazione di dette borse, ovvero la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti (art. 218 comma 1, lettera dd-octies) del d.lgs. 152/2006), l’articolo 226-bis, comma 1 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che:
Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
A tal proposito, l’art. 226-ter del d.lgs. 152/2006 ha previsto le modalità e le caratteristiche di commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero di seguito riportate:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
I produttori delle borse biodegradabili e compostabili in materiale ultraleggero, oltre alla compostabilità ai sensi della EN 13432, devono certificare la percentuale di materia prima rinnovabile contenuta nei loro prodotti secondo lo standard EN 16640:2017.
Trattandosi di borse di plastica a contatto con gli alimenti, il legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto con gli alimenti (art. 226-ter del d.lgs. 152/2006).
Inoltre, le borse di plastica – sia gli shopper per il trasporto merci che le borse ultraleggere – non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite (art. 226-bis, comma 2 e art. 226-ter comma 5 del d.lgs. 152/2006.
Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse, ferme le certificazioni previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi , nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.
Evidenziato quanto previsto dalle norme vigenti, occorre sottolineare che il divieto legislativo riguarda la commercializzazione e non la detenzione.
Va infatti considerato che,
Ai sensi dell’articolo 218 comma I dd-octies del Dlgs n. 152 del 2006 per commercializzazione si intende “la fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti di vendita di merci o prodotti”.
Pertanto, in caso di controllo in cui viene rilevata la presenza e quindi la detenzione di buste di plastica, si può osservare che poiché il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand’anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito), la violazione di cui trattasi non può essere contestata in mancanza di accertamento della vendita o della cessione a titolo gratuito delle buste nonostante “il fatto che le borse di plastica siano detenute dall’esercente per essere destinate alla commercializzazione sia incontrovertibile.
Durante il controllo, la presenza dei sacchetti dietro al bancone ed in area di vendita, unitamente al fatto che non siano presenti altre tipologie di buste non può lasciare dubbi sulla loro funzione.
Però, nonostante la circostanza che le buste siano potenzialmente destinate alla commercializzazione e che siano detenute a fini commerciali, quindi, la funzione delle buste o altresì l’invocata ratio sottesa agli articoli 226-bis e 226-ter del Dlgs n. 152 del 2006 sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l’effettiva commercializzazione e non semplice detenzione.