Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 2847 del 8 aprile 2021, in materia di rimozione di rifiuti, ha chiarito con riferimento alle ordinanze di rimozione di rifiuti che l’ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell’urgenza, ed è finalisticamente orientata a cautelare l’incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio, e pertanto prescinde dall’accertamento della responsabilità nella causazione del fattore di pericolo che si intende rimuovere. L’ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell’indifferibilità e dell’urgenza di provvedere non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio. Pertanto, esso non può che incombere sulla proprietà.
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