La demolizione dell’opera abusiva non estingue il reato
Corte di Cassazione Sez. III 16 marzo 2021, n. 10121
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4 Giugno 2021
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La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 10121 del 16 marzo 2021 ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non doversi procedere in ordine ai reati , consistenti nella violazione urbanistica e paesaggistica derivante dall’avere l’imputato realizzato un immobile in zona vincolata in assenza di permesso a costruire e di nullaosta paesaggistico, in quanto ha ritenuto di dover applicare la disposizione di cui all’art. 181, comma 1-quinquies, del dlgs n. 42 del 2004, in forza della quale non si procede penalmente laddove le opere realizzate siano state rimosse prima del giudizio con ripristino dello status quo ante. La Corte ha accolto il ricorso sul presupposto che la demolizione dell’opera abusivamente edificata non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, del dlgs n. 142 del 2004, la quale ha funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori ed a far riacquistare alla zona interessata dall’abuso il suo originario pregio estetico.