La condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, deve riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti bensì, specificamente, il “medesimo reato” disciplinato dalla norme incriminatrici di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, o art. 187 C.d.S., comma 8, cioè a dire, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ivi descritti
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