Nel caso di omessa comunicazione dei dati del conducente, la competenza è del giudice del luogo ove la comunicazione sarebbe dovuta pervenire e non quello del luogo ove risiede l’obbligato in solido.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29222 si è espressa sulla competenza territoriale chiarendo che, l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per infrazioni al codice della strada (così come quella avverso il verbale di contestazione dell’infrazione), quando l’illecito sia di tipo omissivo, va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che invece è mancata.
Pertanto, nel caso di contestazione della violazione, da parte del proprietario del veicolo, dell’obbligo di fornire i dati del conducente ex art. 126-bis, comma 2, cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l’organo accertatore al quale quei dati avrebbero dovuto essere inviati.