RITENUTO IN FATTO
BE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale, per quanto rileva in questa sede, è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Forlì in data 13.11.2015, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2- bis, 2-sexies e 2-septies, cod. strada. Al prevenuto si contesta di aver guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,00 g/I e 1,88 g/I, nelle due prove effettate), con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto in orario notturno.
La parte con il primo motivo deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità . Osserva che la notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettuata ai difensori, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia stata previamente tentata la notifica presso il domicilio dichiarato dall’imputato e quindi senza che sia stata verificata l’inidoneità della dichiarazione di domicilio.
Con il secondo motivo l’esponente rileva l’illegittimità della sentenza impugnata, posto che la Corte di Appello a ritenuto provato lo stato di ebbrezza del B sulla base di un valido accertamento strumentale.
Sul punto, la parte osserva che il verbalizzante escusso in dibattimento non ha saputo riferire sul fatto che lo spirometro utilizzato al momento del controllo fosse stato sottoposto alle prescritte verifiche periodiche. Il ricorrente rileva che la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, in difetto di elementi comprovanti il superamento del tasso alcolemico richiesto dalla norma incriminatrice. Al riguardo, considera che i dati sintomatici riferiti dai militari che effettuarono il controllo non risultano significativi.
Con il terzo motivo viene denunciata la violazione di legge, in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale. Osserva che la giurisprudenza ha chiarito che il mero coinvolgimento in un sinistro non risulta sufficiente ad integrare l’aggravante, occorrendo la verifica di un nesso di causalità tra la condotta di guida dell’imputato e il sinistro stesso. L’esponente rileva che nel caso di specie è rimasta ignota la dinamica del sinistro occorso al B, il cui veicolo ebbe a fuoriuscire dalla sede stradale; considera che la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere la ridetta aggravante e sostituire quindi la pena con i lavori di pubblica utilità .
Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale, in riferimento alla ritenuta sussistenza della ridetta circostanza aggravante. Sul punto, la parte rileva che la Corte di Appello non ha indicato sula base di quali elementi di prova doveva ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato ed il sinistro stradale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si procede all’esame dell’eccezione processuale affidata al primo motivo di ricorso. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la nullità della notificazione, eseguita a norma dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, pure a fronte della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa; e che è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 23939601). Nell’alveo del richiamato insegnamento, si è quindi affermato che l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., rispetto alla notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio, cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 20/01/2016, Moscatiello, Rv. 26571001). L’ordine di considerazioni che precede induce a rilevare la tardività della censura in esame: l’eccezione afferente alla notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, in riferimento all’art. 161 comma 4, cod. proc. pen., infatti, è stata dedotta, per la prima volta, soltanto con il presente ricorso per cassazione.
Pure a fronte della natura dirimente del superiore rilievo, per completezza argomentativa si svolgono le considerazioni che seguono. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, tale da legittimare l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art.157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 27177201). E bene: l’applicazione del richiamato principio di diritto, che il Collegio condivide e fa proprio, consente di apprezzare pure l’intrinseca infondatezza dell’eccezione che occupa. Invero, l’esame degli atti versati in fascicolo – incombente al quale la Corte regolatrice procede direttamente, a fronte della natura processuale dell’eccezione in esame – evidenzia: che la notifica del decreto di citazione a giudizio avanti alla Corte territoriale venne tentata una prima volta in data 22.01.2018 a mezzo posta presso il domicilio dichiarato dall’imputato, in Forlimpopoli Via xx 16; che detta notifica non andò a buon fine, come indicato nella attestazione redatta dall’ufficiale notificatore, ove si dà atto dell’avvenuto trasferimento del destinatario ad altro recapito; che la Corte di Appello procedette, quindi, a notificare in data 15.02.2018 il decreto di citazione a giudizio mediante consegna ai difensori, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Come si vede, la procedura funzionale alla vocatio in ius dell’odierno ricorrente, adottata dalla Corte territoriale per il giudizio di secondo grado, risulta legittima, giacché sono state espletate le specifiche incombenze che, secondo diritto vivente, consentono l’esecuzione della notifica all’imputato presso il difensore. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alle eccezioni relative all’utilizzabilità degli esiti dell’alcoltest, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di guida in stato di ebbrezza il cosiddetto alcoltest, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’art. 186 del codice della strada e all’art. 379 del relativo regolamento – come nel caso di specie – costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324).
E si è pure affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non potendo la parte limitarsi a richiedere il deposito della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117).
Al riguardo, è poi appena il caso di rilevare che questa Suprema Corte ha affermato che le disposizioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dell’art. 379, del d.P.R. n. 495/1992, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, che disciplinano le condizioni di impiego degli apparecchi di cui si tratta, si limitano a prevedere e disciplinare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per essere omologati ed immessi nell’uso; e che si tratta di disposizioni che non contemplano divieti la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite (Sez. 4, n. 23526 del 14.5.2008, Rv. 240846). Pertanto, insindacabilmente, i giudici di merito hanno ritenuto provato, sulla scorta degli effettuati accertamenti tecnici – dai quali risultava un tasso alcolemico pari a 2,00 g/I e 1,88 g/I nelle due prove effettuate – che B versasse in stato di ebbrezza alcolica, rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, mentre, alla guida del veicolo Tg 0000, fuoriusciva dalla sede stradale.
Si introduce così l’esame congiunto delle censure afferenti alla sussistenza della contestata aggravante di aver provocato un incidente stradale, affidate al terzo ed al quarto motivo di ricorso. Si tratta di doglianze inammissibili. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattispecie di “incidente stradale”, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis), cod. strada, risulta integrata da qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività , senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 47276 del 6/11/2012, Marziano, Rv. 253921). In particolare, si è osservato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; che non sono richiesti né danni alle persone, né danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/9/2012, Pititto, Rv. 253734). Sulla base di tali premesse, risulta configurata la nozione oggettiva di incidente stradale, rilevante ai fini del riscontro della circostanza aggravante oggetto dell’odierno esame, spettando al giudice di merito il compito di accertare l’effettiva sussistenza di un avvenimento concretamente idoneo a interrompere (o comunque a turbare) il normale svolgimento della circolazione stradale e di rilevare la potenziale idoneità dello stesso a determinare un qualunque pericolo o danno alla collettività , al fine di attestare la concreta ed effettiva maggiore pericolosità (e la conseguente meritevolezza di un deteriore trattamento sanzionatorio) del reato di guida in stato di ebbrezza. In tale ambito ricostruttivo, si è pure evidenziato che occorre verificare la concreta riconducibilità dell’evento alla condotta del soggetto agente, intesa come nesso di strumentalità -occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato (Sez. 4, n. 31360 del 04/07/2013, Curti, Rv. 256836). La Corte territoriale, in conformità all’insegnamento ora richiamato, ha chiarito che nel caso di specie doveva ritenersi sussistente l’aggravante di aver provocato un incidente stradale; ciò in quanto, pur in assenza di veicoli antagonisti, l’aggravante risultava integrata a causa del verificarsi dell’interferenza rispetto alla regolare circolazione, dovuta alla fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo – fuori controllo – alla guida del quale si trovava l’odierno imputato, in stato di accertata intossicazione alcolemica. Nei riferiti termini, la valutazione espressa dai giudici di merito soddisfa appieno lo specifico obbligo motivazionale, con riguardo all’effettuato accertamento degli elementi costitutivi della circostanza aggravante ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sopra ricordati, elementi con i quali l’esponente omette, in realtà , di confrontarsi.
Al rigetto del ricorso, che conclusivamente si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente omissis