Laddove il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, non può invocare la responsabilità o la corresponsabilità dell’automobilista. Questa la conclusione alla quale è arrivata la Corte di Cassazione Civile sez. VI 25/9/2014 n. 20307.
Nel caso specifico il pedone aveva “tagliato” la sede stradale in senso diagonale, sbucando improvvisamente davanti alla macchina dell’imputato.
Nel caso specifico il pedone aveva “tagliato” la sede stradale in senso diagonale, sbucando improvvisamente davanti alla macchina dell’imputato.