IL CASO
Si chiede parere in merito all’applicazione della norma di cui all’art. 68 comma 4-bis del D.L. 18/2020. Nello specifico si chiede se il carico di verbali di violazione al codice della strada relativi all’anno 2018, elaborati dal comando ma non ancora consegnati al concessionario, possano usufruire della proroga dei 542 giorni previsti dalla suddetta norma per la notifica o se invece debbano necessariamente essere consegnati al concessionario e notificati mediante ingiunzione entro il 31 dicembre 2022, pena la prescrizione quinquennale.
L’articolo 68 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato emanato in piena emergenza sanitaria da Covid per introdurre misure utili ad attenuare gli effetti finanziari negativi derivanti dalla stagnazione economica provocata dall’emergenza epidemiologica.
Fra queste spicca, anche per difficoltà di corretto inquadramento tecnico-giuridico il complesso articolato dedicato alla sospensione dei termini amministrativi, tramite cui il Legislatore emergenziale intese offrire alle famiglie un supporto finanziario grazie al differimento di numerosi versamenti fiscali e parafiscali nonché grazie alla rimessione in termini e, per quanto ci interessa, alla sospensione dei termini collegati alla attivazione e gestione dei procedimenti esecutivi di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie.
Tralasciando una serie infinita di difficoltà interpretative, invero ormai largamente superate, la norma di nostro interesse è contenuta nell’articolo 68, comma 4-bis ove si precisa che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (ossia dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati:
A) di dodici mesi, il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 relativo alla causa di perdita del diritto al discarico rappresentata dalla mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e nel caso previsto dall’articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo;
B) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Quindi, pare abbastanza chiaro che la sospensione di cui tratta la norma si riferisca solo a carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, già affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e non – per intenderci – a ruoli o ingiunzioni fiscali o atti di accertamento esecutivo non ancora consegnati ad ADR o al diverso soggetto abilitato a svolgere attività di riscossione per conto dell’ente locale.
E del resto, pur facendo fin da ora riserva di eventuali correzioni, data l’immensa congerie di norme che si è realizzata in periodo emergenziale, le misure adottate dal decreto legge 18/2020 e da tutte gli altri interventi legislativi successivi avevano, come segnalato, la funzione di mitigare gli effetti economici pregiudizievoli per le famiglie derivanti dalla situazione di stress economico prodotto dalla epidemia da Covid e ben poco si armonizzerebbero con una lettura che attribuisca ad esse una funzione sospensiva anche dei termini per attivare nuove procedure esecutive non in essere al momento di scorrimento del periodo emergenziale.
Quindi si ritiene che per ruoli (o altro) non ancora attivati alla data odierna deve essere rispettato il termine prescrizionale di cui all’articolo 28 legge 689/1981, con valutazione, in mancanza di altri atti interruttivi medio-tempore della prescrizione, del diem ad quem corrispondente a quello di notifica dell’atto di accertamento esecutivo, della ingiunzione fiscale o, nelle ipotesi di violazioni del codice della strada, della cartella di pagamento.
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