Il caso fortuito in materia di inquinamento delle acque
Corte di Cassazione sez. III pen. 18 febbraio 2022, n.5817
Modifica zoom
100%
7 Giugno 2022
Modifica zoom
100%
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità , non ricorre il caso fortuito, costituente causa di esclusione dell’elemento soggettivo del reato, quanto l’agente abbia dato causa al fatto con la sua condotta negligente o imprudente.
Tale principio ha trovato puntuale applicazione nella sentenza della Corte di Cassazione III sez. pen. n.5817 del 18 febbraio 2022 anche in materia di tutela dell’inquinamento, e specificamente in tema di sversamento di acque reflue. In particolare, è stato affermato che deve ritenersi integrato il reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, con esclusione del caso fortuito o della forza maggiore, nel caso di malfunzionamento della sonda regolante il reagente, quale causa dell’azione dannosa dei reflui sversati in ragione della loro qualità e delle loro caratteristiche, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l’ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l’adeguamento degli impianti.
Il manuale è articolato in tre parti:
1) il ruolo della Polizia Giudiziaria nel contesto delle norme del vigente codice di procedura penale;
2) l’attività di Polizia Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale;
3) l’applicazione specifica degli istituti giuridici, in precedenza esaminati, alla tutela dell’ambiente in generale e alle indagini in materia di: violazioni urbanistiche ed edilizie; violazioni delle norme sulla tutela del paesaggio e del territorio; inquinamento idrico; inquinamento da rifiuti; inquinamento da sostanze pericolose; inquinamento atmosferico; inquinamento da rumore; animali; delitti contro l’ambiente.