GIURISPRUDENZA
› Circolazione stradale
› Contraffazione dei documenti di guida
Corte di Cassazione Penale sez. V 20/1/2022 n. 2412
Sussiste il falso innocuo quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata avendo riguardo all’idoneità dell’atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica
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