2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
L’articolo 186, comma 2-bis, codice della strada costituisce un caso eccezionale in cui il fermo amministrativo del veicolo non si applica, per espressa disposizione normativa, se il proprietario del veicolo è persona estranea all’illecito.
In tutti i casi, invece, in cui nulla è specificato nella norma, il fermo amministrativo del veicolo si applica sempre e comunque, a prescindere dalla estraneità o meno del proprietario del mezzo.
La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che il fermo amministrativo debba essere applicato anche nelle ipotesi in cui il conducente è persona diversa dal proprietario.
La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 881 del 18 gennaio 2006, ha specificato che l’articolo 214, codice della strada, disciplina le modalità di esecuzione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, senza, peraltro, specificare le ipotesi per le quali tale sanzione di applica, ma limitandosi a rinviare, genericamente, alle ipotesi in cui il codice della strada
prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo”, anche se il tenore della norma evidenzia che il fermo è previsto anche nelle ipotesi in cui il conducente è persona diversa dal proprietario.
La ragionevolezza della previsione del fermo di un veicolo in danno del proprietario non conducente, è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione (Cass. 9493/00) e dalla Corte Costituzionale (ord. n. 33/01) nell’assunto che “la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio d’ordine generale” mentre i successivi accessi al Giudice delle leggi, per contestare la sanzione accessoria sotto altri profili non hanno superato la soglia dell’ammissibilità (ordinanze 280/02; 319/02; 1/03; 174/04).
In particolare, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 33, del 25 gennaio 2001, ha statuito che risulta infondata la censura del giudice a quo relativa alla invocata violazione dell’articolo 25, Costituzione, dal momento che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell’articolo 214, codice della strada, secondo cui solo quando risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito. (continua)