L’individuazione del trattamento sanzionatorio più congruo nel caso concreto, anche nella prospettiva della rieducazione del condannato, e segnatamente la valutazione dell’opportunità di sostituire con la misura in questione le pene inflitte per il singolo fatto di reato – esse pure tendenti alla rieducazione – resta compito proprio del giudice della cognizione, senza che possa ritenersi costituzionalmente necessario duplicare la relativa competenza in capo al giudice dell’esecuzione, a scapito del principio di intangibilità del giudicato.
Ebbrezza e pena sostitutiva – L’individuazione del trattamento sanzionatorio più congruo nel caso concreto resta compito proprio del giudice della cognizione. Ordinanza Corte Costituzionale 15/3/2013, n. 43
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