Il decreto, in vigore da oggi 21 marzo 2023, costituisce una lex specialis caratterizzata da norme settoriali e specifiche applicabili alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e alle operazioni di cabotaggio. Inoltre, armonizza gli obblighi amministrativi e le misure di controllo in materia.
La disciplina speciale riguarda le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto effettuate da trasportatori stabiliti in uno Stato membro o in uno Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, nonché le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da trasportatori stabiliti in uno Stato membro.
Prevede, inoltre, che le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono membri della UE non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato UE o a parti di esso.
La disciplina speciale non si applica alle prestazioni di servizi di somministrazione di conducenti.
In occasione del controllo su strada il conducente ha l’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale,
- le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio
- la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco
- il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
- i prospetti orari relativi alle attivita’ del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.