- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Registro unico telematico dei veicoli fuori uso e certificato di radiazione in formato digitale
- Articolo 3 – Gestione telematica degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA
- Articolo 4 – Abilitazione, sospensione e disabilitazione dei collegamenti telematici
- Articolo 5 – Disposizioni finali e transitorie
- Articolo 6 – Clausola di invarianza finanziaria
Il decreto entrerà in vigore il 06/12/2022.
Il regolamento disciplina la formazione e la tenuta registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il presso il centro elaborazione dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contiene i dati trasmessi in via telematica dal centro di raccolta, ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato.
Il registro unico si compone di due sezioni:
a) la sezione veicoli iscritti al PRA,
b) la sezione veicoli non iscritti al PRA.
Le procedure telematiche di gestione del registro unico consentono, mediante apposito applicativo, di generare in formato digitale il CRD (il certificato di rottamazione di cui all’articolo 5, comma 6 e 7, del D.Lgs. n. 209/2003 e il certificato di cui all’articolo 231, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006) e di stamparlo su supporto cartaceo per la consegna all’intestatario del veicolo, ovvero all’avente titolo o al detentore o ad altro soggetto eventualmente delegato.
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