Il decreto
- stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, volti a qualificare la gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la gestione delle emissioni nello stabilimento, nell’ambito del «Sistema di qualita’ nazionale per il benessere animale», di seguito denominato SQNBA.
- disciplina il rilascio della certificazione del rispetto dei requisiti relativi al SQNBA,
- disciplina le procedure e le modalita’ con cui i soggetti appartenenti alla filiera produttiva interessata possono commercializzare animali provenienti da un allevamento certificato ovvero il prodotto di origine animale che derivi da uno o piu’ allevamenti oggetto di certificazione.
- si applica agli operatori della produzione primaria e del settore alimentare di cui all’art. 2, eccetto agli operatori della fase del trasporto, se non diversamente stabilito dai requisiti di certificazione previsti nell’ambito SQNBA.