Come è noto L’articolo 193, comma 4, del codice della strada prevede che qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l’interessato, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 del Codice della Strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno 6 mesi, può richiedere il dissequestro del veicolo all’Organo di Polizia che ha accertato la violazione.
Il Ministero dell’interno ritiene la disposizione in esame, opera un mero rimando all’estensione della durata della copertura assicurativa che deve essere attiva al momento in cui è richiesto il dissequestro.
La decorrenza del premio di almeno sei mesi deve essere considerata quale elemento a se stante, che non sia collegato alle formalità per la restituzione del veicolo. Pertanto la norma non prevede che il termine iniziale della validità del premio di assicurazione debba coincidere con la data in cui l’avente titolo ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo.
Da tale interpretazione si deduce che sia ragionevole ritenere che per ottenere il dissequestro del veicolo, l’interessato debba aver stipulato un contratto di assicurazione, tra il cui termine iniziale e quello finale di scadenza intercorrano almeno sei mesi nell’arco dei quali sia compresa la data di presentazione dell’istanza di dissequestro, e non un contratto che abbia la durata di sei mesi dalla data della presentazione dell’istanza de qua.
Il Ministero riporta come esempio la fattispecie di un contratto che abbia una durata annuale con rateizzazione semestrale del pagamento del premio, di cui la riattivazione della copertura assicurativa richiede il versamento della seconda rata secondo il frazionamento pattuito.
In tale ipotesi, il veicolo può essere comunque restituito in presenza di una polizza la cui copertura residua è di un periodo inferiore a 6 mesi, atteso che la compagnia assicurativa, per impegno contrattuale, richiede il pagamento complessivo della seconda rata, ma con decorrenza residua dal momento del saldo.
Diversamente, il veicolo rimarrebbe sequestrato fino alla scadenza del contratto assicurativo e, solo successivamente, con la stipula di una nuova polizza, potrà essere restituito all’interessato.
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