Criteri per l’applicazione del principio riguardante la particolare tenuità del fatto
Corte di Cass. Sez. III 24 giugno 2022, n. 24396
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29 Luglio 2022
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La III sez. pen. della Corte di Cass. Sez. III nella n. 24396 del 24 giugno 2022, in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ha enunciato il principio secondo cui la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell’interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità. Infatti, come da consolidato orientamento di legittimità, nel caso di reati urbanistici o paesaggistici, i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. sono costituti: dalla consistenza dell’intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive); dalla destinazione dell’immobile; dall’incidenza sul carico urbanistico; dall’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria; dall’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti; dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso; dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell’intervento. Con tale motivazione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che riteneva non suscettibile di valutazione l’ubicazione del manufatto, reputandola invece un requisito pertinente nella valutazione circa l’applicabilità della disposizione in esame.