Criteri di applicazione dell’art.131 bis C.P. in materia edilizia
Corte di Cassazione, sez.III, 9 aprile 2021, n. 13263
Ai fini della valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa di cui all’art. 131 bis cod. pen. e della sua applicabilità, non è del tutto indifferente considerare se, e fino a quando, perdurino le conseguenze lesive di un reato permanente. La Corte di Cassazione ,Sez. III con sentenza n. 13263 del 9 aprile 2021 ha ribadito che per tale giudizio occorre innanzitutto esaminare l’oggettiva gravità del danno arrecato all’interesse protetto al momento della consumazione del reato, d’altro lato non può appunto attribuirsi valore positivo ad una condotta riparatrice non immediata e, soprattutto, non spontanea, ma imposta sotto minaccia dell’applicazione di ulteriori sanzioni, anche gravi.