Tale norma sanziona il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente.
Competenza territoriale del giudice adito per la violazione dell’articolo 126-bis
Cassazione sez. VI Civile, 23/11/2011 n. 24757
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