Un primo orientamento giurisprudenziale, sulla scorta del carattere speciale della previsione dell’art 14 d lgs 22/1997 rispetto alla disciplina generale dell’art 107 TUEL ha statuito che “ la volontà del legislatore vada ricostruita nel senso di affermare la competenza del sindaco ad emanare le ordinanze in materia di rimozione di rifiuti, ex art. 14 d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi), anche successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e fino all’entrata in vigore del il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), che ha ribadito tale competenza”.
Un secondo orientamento, ha invece affermato la competenza del dirigente sulla base del criterio cronologico, con conseguente prevalenza dell’art. 107 d lgs 267/2000. E’ stato, infatti, osservato che “la lettura della disposizione di cui al 3º comma dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 che attribuisce al sindaco la possibilità di emanare ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi, deve tenere in considerazione l’art. 107, comma 5, t.u. enti locali, secondo cui le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti…”; pertanto, la competenza ad emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti in un’area interessata da deposito abusivo, spetta al dirigente dell’ufficio tecnico comunale a ciò preposto”.
Il sopra richiamato contrasto giurisprudenziale risulta comunque circoscritto al quadro normativo vigente nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del testo unico enti locali (d. lgs 267/2000) ed il codice dell’ambiente (d. lgs 152/2006). A seguito dell’entrata in vigore di quest’ultimo, infatti, la previsione, contenuta nell’art. 192 d. lgs 152 (che ha riprodotto l’art. 14 d lgs 22/1997) di una espressa competenza del sindaco è stata univocamente interpretata, sulla base del criterio cronologico e di specialità, come una chiara volontà del legislatore di riservare all’organo politico la competenza all’adozione dei provvedimenti in materia, con espressa sottrazione degli stessi alla competenza generale del dirigente.
La giurisprudenza più recente ha quindi statuito che “Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), norma speciale che prevale sull’art. 107, comma 5, t.u. 18 agosto 2000, n. 267, è illegittima – per difetto di competenza – una ordinanza emessa dal Dirigente, e non dal Sindaco comunale, nei confronti di alcune imprese con la quale è stata ingiunta la bonifica di un tratto autostradale inquinato mediante rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.”
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