NOZIONEL’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio è soggetto ad apposita autorizzazione. Le domande per il rilascio di quest’ultima sono soggette alla disciplina di cui all’art. 20 L. n. 241/1990 (silenzio-assenso). Per commercio fuori territorio si intende anche quello esercitato in un posteggio diverso da quello indicato nell’autorizzazione. In caso di esercizio senza autorizzazione o in difformità con quest’ultima, va sequestrata l’attrezzatura e la merce posta in vendita ai fini della successiva confisca. RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. n. 114/1998NOTE OPERATIVE E PROCEDURALI
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PRONTUARIO VIOLAZIONI
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Esercitare la vendita commerciale su area pubblica senza possedere la prescritta autorizzazione Norma: D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, co. 2 e 3,e 29, co. 1 Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493 P.M.R. :€ 5.164 Sanzione accessoria: Confisca delle attrezzature e della merce Autorità competente: Sindaco |
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Esercitare la vendita commerciale di un prodotto diverso da quello per cui si possiede l’autorizzazione Norma: D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, co. 2, e 29, co. 1 e 3 Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493 P.M.R.: € 5.164 Sanzione accessoria: Confisca delle attrezzature e della merce (ev.) sospensione attività Autorità competente: Sindaco |
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Esercitare su area pubblica la vendita commerciale in un territorio diverso da quello per cui si possiede l’autorizzazione, senza aver ottenuto l’assegnazione temporanea dello stesso Norma: D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, co. 3, e 29, co. 1 e 3 Sanzione pecuniaria: da € 2.582 a € 15.493 P.M.R.: € 5.164 Sanzione accessoria: Confisca delle attrezzature e della merce (ev.) sospensione attività Autorità competente: Sindaco |