La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 9758 del 22 marzo 2022 in tema di gestione di rifiuti, ha precisato che il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall’art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all’esito dell’intervento dell’art. 20, comma 10, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli “sfalci e potature” riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti.
Classificazione di rifiuto di sfalci e potature
Corte di Cassazione 22 marzo 2022, n. 9758
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