Ogni illecito deve essere punito con una singola sanzione secondo in quanto la norma non ha introdotto in materia di sanzioni amministrative l’istituto della “continuazione”, analogo a quello penalistico, bensì quello della “reiterazione”, corrispondente ad alcune forme dell’aggravante della “recidiva” (art. 99 C.P.).
Circolazione stradale – Art. 198 del Codice della Strada – Concorso di più violazioni – Zona a traffico limitato. Cassazione civile, sez. II, 12/4/2012, n. 5809
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