Attraverso la modifica dell’art. 97, viene semplificata la disciplina riguardante il cambio di residenza o di sede dei soggetti intestatari di ciclomotori, e resa coerente con quella già esistente riguardante i restanti veicoli soggetti ad immatricolazione.
Infatti, anche in questo caso si tratta dell’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli e non del documento di circolazione, per il quale l’ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile non dovrà emettere il tagliando adesivo da applicare sul documento. L’archivio nazionale dei veicoli è aggiornato ad opera dell’ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che a sua volta riceve notizia dell’avvenuto trasferimento dai comuni per il tramite dell’archivio nazionale della popolazione residente (ANPR), non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica.
Nell’ipotesi in cui siano le persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione a trasferire la propria sede, incombe direttamente su di esse l’onere di richiedere l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli.
Pertanto, la residenza o la sede dell’intestatario del ciclomotore dovrà essere sempre verificata attraverso la Banca dati della Motorizzazione.
Tuttavia, nella citata nota Ministero dell’interno del 06/07/2022 viene evidenziato che la disciplina contenuta nell’art. 97 in argomento non prevede alcuna sanzione in caso di mancato aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli per trasferimento di residenza o sede.
Si osservi, altresì, che non viene specificato, nel caso di trasferimento della residenza di persone fisiche, su quale dei due Comuni, quello di provenienza o quello di destinazione, incombe l’obbligo informativo di cui sopra.