IL CASO
Ho dubbi sull’interpretazione del nuovo 93-bis codice della strada, in particolare sul comma 2 in relazione a veicoli nella disponibilità di società con sede in Italia.
Il nuovo sistema di “tracciatura” dei veicoli immatricolati all’estero ha in effetti qualche limite, ma, in linea di massima lo scopo è quello di individuare un obbligato in solido residente o con sede in Italia, quando il veicolo è guidato da un residente anagraficamente in Italia, ovvero è nella disponibilità di una persona giuridica con sede in Italia.
Proviamo ad andare con ordine.
Il comma 1 riguarda unicamente l’importazione definitiva di veicoli di proprietà di persone fisiche che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia, e che da tale momento hanno tre mesi per intestarsi il veicolo di loro proprietà.
Il comma 3 è una deroga al comma 1, quando il proprietario residente anagraficamente in Italia lavora in uno Stato confinante/limitrofo e ivi acquista un veicolo che non sarà tenuto a immatricolare in Italia, ma dovrà comunque registrarlo nel ReVE entro 60 giorni dall’acquisto.
Il comma 2, invece, riguarda, con il primo periodo, i veicoli guidati da residenti anagraficamente in Italia (obbligo di avere un documento attestante il titolo e la durata della disponibilità, sottoscritto con data certa dall’intestatario del veicolo o suo legale rappresentante), ovvero, riguardo al secondo periodo, i veicoli nella disponibilità di persone fisiche o giuridiche residenti anagraficamente o con sede in Italia per periodi superiori a 30 giorni anche non continuativi, nell’anno solare (obbligo di registrazione al ReVE). Quindi, se il veicolo estero è intestato a una società avente sede in Italia non è previsto l’obbligo di nazionalizzazione, ma solo quello della registrazione nel ReVE, quando la disponibilità ha durata superiore a 30 giorni (anche non continuativi, nell’anno solare). Quanto poi alla guida di tale veicolo da parte del titolare, o socio, ovvero anche da parte di dipendenti o altre persone, la registrazione al ReVE comporta l’equiparazione del veicolo ai veicoli immatricolati in Italia e, quindi, non vi è l’obbligo di avere il documento di cui al primo periodo del comma 1; questo perché, con la registrazione si è raggiunta la finalità di individuare un obbligato in solido con residenza o sede in Italia e, quindi, nel caso di utilizzo del veicolo da parte di chiunque, il responsabile della circolazione sarà un soggetto con residenza/sede in Italia, per cui, in caso di violazioni commesse con il veicolo registrato, il soggetto che ha la disponibilità del veicolo risponderà in solido con l’autore della violazione e, nel caso di illeciti che comportano la decurtazione dei punti, sarà tenuto a comunicare le generalità e i dati della patente del conducente (se persona giuridica, tramite il suo legale rappresentante).
Il Ministero dell’interno ha interpretato, coerentemente con quanto sopra detto, che “Quando la disponibilità del veicolo è già stata registrata, durante la circolazione non occorre più esibire la documentazione indicata all’art. 93-bis, comma 2, codice della strada ed il veicolo può essere condotto da chiunque”.
Alla fine, poi, quello che conta, al di là di fittizie intestazioni che poi devono comunque essere dimostrate, è che sia individuabile un obbligato in solido sul territorio nazionale e per questo è sufficiente la registrazione.
Ove poi si possa dimostrare che vi è stata una effettiva variazione della disponibilità del veicolo dovrebbe essere applicata la sanzione specifica per l’omessa aggiornamento del ReVE, ma ci pare ipotesi assai difficile da dimostrare in concreto e, alla fine, di relativo interesse per garantire la finalità della norma.