Qual è la corretta segnaletica da utilizzare, sia verticale che orizzontale, relativa agli stalli di sosta riservati ai veicoli elettrici in ricarica?
Siamo ancora in attesa delle indicazioni dei due Ministeri competenti. Va detto che per quanto riguarda la sosta dei veicoli negli spazi destinati alla ricarica non si registrano novità nel Titolo I del codice della strada, ma solo un opportuno intervento nel Titolo V, dove si è finalmente chiarito che anche i veicoli elettrici che sostano senza effettuare la ricarica, ovvero avendola terminata da oltre un’ora (salve le eccezioni previste dalla lettera h-bis del comma1, dell’articolo 158). Quindi, stante il fatto che le postazioni di ricarica esistono da molto prima del 2017, quando per la prima volta fu inserito una lettera specifica nell’articolo 158 per gli stalli destinati alla ricarica (come una serie di modifiche poco chiare, fino all’ultima che almeno ha chiarito alcuni aspetti della sosta inattiva dei veicoli elettrici all’interno degli stalli destinati alla ricarica).
In passato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi MIMS) ha ritenuto che, in assenza di norme puntuali, si deve utilizzare il segnale di divieto di sosta munito di pannelli integrativi di cui all’articolo 83, commi 6 e 9 (mod. II.3 e II.6/m) recanti i periodi di validità del divieto e la rimozione coattiva, oltre l’eccezione per i veicoli elettrici in ricarica, anche utilizzando il segnale composito ai sensi del medesimo articolo 83, comma 13, integrato dal simbolo della figura II.163 (la pompa di carburante).
Lo stesso Ministero ha ritenuto, nello stesso parere, che sarebbe problematico sanzionare i veicoli elettrici in sosta oltre il tempo necessario alla ricarica (Parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19/9/2012 prot.5253).
Nel precedente parere 7/9/2010 prot.70627 il Ministero si era espresso criticamente circa l’installazione delle colonnine di ricarica sul suolo pubblico ed erano state fornite ulteriori indicazioni per le dimensioni degli stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, disponendo che le dimensioni degli stalli sono stabilite dal paragrafo 3.4.7 delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, approvate con DM 05.11.2001, n. 6792. Tali dimensioni si riferiscono alle autovetture; per veicoli diversi, quali i velocipedi e i motoveicoli (ivi compresi i motocicli e i quadricicli a motore), valgono le misure stabilite rispettivamente, dall’ artt. 50 c. 2 del Codice e dal paragrafo 3.1 dell’Allegato al DM 03.11.1994, opportunamente maggiorate con un franco destinato allo spazio di manovra.
Per consentire la fruizione anche ai veicoli al servizio di persone invalide, è opportuno prevedere che gli spazi di manovra rispettino almeno le misure stabilite dall’art. 149,comma 5 del Regolamento. Quanto alla segnaletica, il parere del 2010 non si discosta da quello del 2012.
Oggi però tali indicazioni possono essere ancora considerate valide?
Sicuramente non lo sono quanto alla necessità di apporre il pannello integrativo di rimozione forzata, in quanto per il fatto che oggi il divieto è sanzionato ai sensi dell’articolo 158, comma 1, la rimozione è disposta ex lege e, quindi, non si deve aggiungere il pannello integrativo. Quanto alla segnaletica orizzontale le indicazioni possono essere ritenute valide e quindi è corretto utilizzare il colore bianco per individuare lo spazio, ancorché riservato, perché il colore giallo deve essere utilizzato solo nei casi espressamente indicati nel regolamento (es. spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide, mezzi di polizia o di soccorso, etc.).
Relativamente al segnale verticale prescrittivo il Ministero aveva ritenuto corretto utilizzare il segnale di divieto di sosta, con gli eventuali orari di validità della prescrizione e il pannello integrativo di esclusione dal divieto per il rifornimento (fig. II 163 che riproduce una pompa di erogazione di carburante). Forse sarebbe stato più corretto, come lo stesso Ministero aveva ritenuto per quanto concerne gli spazi destinati al carico e allo scarico, utilizzare il segnale di parcheggio (fig. II 76), integrandolo con valore prescrittivo della figura II 163, ovvero, forse meglio, anche con una breve iscrizione del tipo “veicoli elettrici in ricarica”. Tuttavia anche l’uso del segnale di divieto di sosta integrato spiega i suoi effetti. Estensivamente, per rendere più chiara la prescrizione si potrebbe ritenere applicabile l’articolo 149, comma 4, secondo il quale gli stalli di sosta riservati devono riportare l’indicazione, anche mediante iscrizione o simbolo, della categoria a cui sono riservati. È ben vero che qui non si tratta propriamente di una categoria di veicoli, ma di una categoria di veicoli (quelli elettrici) in fase di ricarica (rifornimento), per cui si potrebbe pensare all’impiego del simbolo della fig. II 163, come quello consigliato dal Ministero per il segnale verticale. Per quanto concerne l’utilizzo di colori di fondo per evidenziare lo stallo (come per gli attraversamenti colorati), non sono previsti dal regolamento, anche se è vero che non esiste uno specifico divieto di colorazione del manto stradale, ma in assenza di norme positive e per evitare l’arcobaleno delle soluzioni, nell’ottica della tipicità della segnaletica stradale, sarebbe meglio disegnare un semplice stallo di sosta, considerato che la segnaletica verticale è più che sufficiente a rendere visibile lo spazio per la ricarica e a rendere nota la prescrizione.
Vedremo cosa potrà aggiungere il MIMS, se si pronuncerà di nuovo in ragione della nuova formulazione dell’articolo 158 del codice della strada, potendo anche autorizzare la posa di segnaletica sperimentale.