IL CASO
Si chiede come verrebbe a determinarsi l’applicazione di una qualsiasi delle sanzioni indicate all’art.11-bis della Legge n. 21/1992 in relazione all’inosservanza da parte dei conducenti di NCC di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della medesima legge.
Fermo restando le violazioni previste dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, le violazioni richiamate dall’art. 11/bis della Legge n. 21/1992 (che richiama le previsioni di cui agli artt. 3 e 11 della stessa legge) debbono necessariamente essere accertate e verbalizzate dagli organi di Polizia (stradale, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.) e segnalate alla Camera di Commercio presso la quale è istituito il ruolo ove risulta iscritto il trasgressore, per l’attivazione dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 11/bis della stessa legge.
<< l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza.>>
I provvedimenti di sospensione o cancellazione dal ruolo producono i loro effetti nei confronti dei conducenti che svolgono l’attività in qualità di sostituti o di dipendenti del titolare della licenza o dell’autorizzazione, ovvero in qualità di sostituti di altro dipendente. Tali soggetti, in pendenza del provvedimento emesso dalla Camera di Commercio, non potranno esercitare l’attività di conducente in quanto, ai sensi dell’art. 6 della legge 21/1992, l’iscrizione al ruolo è requisito necessario per tale prestazione.
Se applicati, invece, al titolare di licenza o autorizzazione, la sospensione o la cancellazione dal ruolo producono i loro effetti direttamente sul titolo abilitativo del servizio e non sul titolare quale conducente (l’iscrizione al ruolo non è prevista, infatti, come requisito per svolgere l’attività di conducente da parte del titolare della licenza o autorizzazione); ciò in quanto, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. 21/1992 l’iscrizione a ruolo è requisito indispensabile per il rilascio del titolo, per cui la sospensione o la cancellazione dal ruolo produce il “congelamento” anche della licenza o autorizzazione che non potrà essere utilizzata.
La nuova norma, nell’applicazione delle sanzioni riguardanti l’iscrizione al ruolo, fa salve le disposizioni degli artt. 85 e 86 del Codice della Strada le cui sanzioni, perciò, sono applicabili in concorso con quelle in argomento.
Inoltre, occorre considerare che le leggi regionali, emanate in attuazione delle disposizioni delle citate norme del codice della strada e della legge 21/1992, possono prevedere diverse sanzioni che si sostituiscono o si aggiungono a quelle indicate.
Si rimanda, per ulteriori chiarimenti e precisazioni anche su altri aspetti della materia, alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/1840/19/2019/01 del 28/02/2019.
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