Secondo l’ARAN (Orientamento applicativo CFL190) all’art. 30, comma 5, lett. d) relativamente al turno festivo infrasettimanale, è stata prevista una maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. Questa costituisce la regola generale. L’eccezione alla regola è prevista nel caso in cui, in sede di contrattazione integrativa, di cui all’art. 7 comma 4 lett. ac) venga prevista la “previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d)”. Solo se previsto in un CCI, successivo al CCNL 16.11.2022, spetta, quindi, al lavoratore esercitare l’opzione per il riposo compensativo anziché per la maggiorazione oraria. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla predetta norma, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l’onere relativo alla predetta indennità di turno maggiorata è computato figurativamente a carico del Fondo delle risorse decentrate.
Sempre secondo l’ARAN (Orientamento applicativo CFL202) la norma contrattuale deve essere correttamente intesa nel senso di riconoscere il trattamento economico ivi previsto sia per il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) sia per il turno notturno che siano stati effettuati in giornata festiva infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59).
In merito al riposo compensativo sempre l’ARAN (RAL1402) ha avuto modo di precisare che mancando un limite temporale predefinito, entro il quale è consentito la fruizione del riposo compensativo, per dare certezza ai comportamenti e per evitare conflitti interni, ogni ente potrebbe stabilire, attraverso un proprio regolamento aziendale, di stampo privatistico, un termine certo (ad esempio un mese dalla prestazione di lavoro) entro il quale deve essere comunque operato il recupero.
In merito alle domande poste si precisa che non sia consentito al dirigente, in mancanza della prestazione lavorativa, ridurre l’orario di lavoro che resta sempre di 36 ore settimanali. Risposta negativa va data di conseguenza anche alla seconda domanda, in mancanza della contrattazione integrativa, così come sopra evidenziato dall’ARAN, non potendo il dipendente fare richiesta in assenza del nulla osta in contrattazione integrativa. Per la riduzione a 30 ore del debito settimanale valgono le medesime condizioni sopra indicate.
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