In base a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 19 del D.L. 113/2018 e dall’Allegato A dell’Accordo della Conferenza Unificata Stato- Regioni dell’11 maggio 2022, si evidenzia che gli atti regolamentari da adottare, da parte dei Comuni che intendano dotare il Corpo di Polizia Locale di armi ad impulsi elettrici, sono due:
- un primo regolamento, che sancisce la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di avviare la sperimentazione;
- un secondo regolamento con cui, terminato il semestre di sperimentazione con esito positivo, si decide di assegnare in via definitiva le armi ad impulsi elettrici come dotazione di reparto.
Nel Regolamento di avvio della sperimentazione, l’Amministrazione dovrà dare atto della volontà di dotare la Polizia Locale di armi ad impulsi elettrici e, allo scopo, dovrà addivenirsi ad un apposito protocollo d’intesa con l’azienda sanitaria locale circa le linee guida tecnico-operative che definiscano i parametri di precauzione e salvaguardia dell’incolumità pubblica.
Detto protocollo sarà sottoscritto, in linea di principio, tra il Comandante del Corpo di PL e il dirigente responsabile della struttura sanitaria pubblica.
Giova ricordare che, per specifica previsione legislativa, la sperimentazione dovrà necessariamente coinvolgere n. 2 operatori debitamente formati secondo i contenuti previsti nello stesso accordo della Conferenza Stato-Regioni e solo completata la formazione potrà darsi corso alla sperimentazione vera e propria.
Una volta terminato con esito favorevole il semestre di sperimentazione, l’Amministrazione dovrà adottare il Regolamento “vero e proprio”, con il quale delibera la volontà di dotare in forma permanente il Corpo delle armi ad impulsi elettrici.
Detto Regolamento, che dovrà rispettare contenutisticamente quanto previsto dal D.M. 145/1987 relativo all’armamento delle Polizie Municipali, prevederà nello specifico:
- la tipologia di armi ad impulsi individuate quale dotazione di reparto;
- le modalità di impiego delle armi;
- la tipologia dei servizi durante i quali potranno essere impiegate le armi ad impulsi elettrici;
- il numero delle armi in dotazione;
- le modalità e le scadenze per la manutenzione delle dotazioni;
- le informazioni sanitarie già contemplate nelle linee guida tecnico-operative oggetto di intesa con l’azienda sanitaria locale;
- le avvertenze e precauzioni d’impiego;
- l’attività di formazione degli operatori.
Il regolamento definitivo, in deroga alle previsioni di cui all’art. 2 del D.M. 145/1987, non è soggetto a trasmissione alla Prefettura territorialmente competente, così come anche, a maggior ragione, il regolamento di attivazione della sperimentazione.