L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 4/4/2023 n. 274/2023 esprime il proprio parere in merito ai “buoni mobilità”.
La nota chiarisce che i ”buoni mobilità” sono destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati per incentivare i comportamenti virtuosi negli spostamenti sistematici casa lavoro e lavoro casa, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Il contributo non si configura quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro e non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre
categorie reddituali individuate dall’articolo 6.
Pertanto, l’importo del buono mobilità, non costituendo reddito di lavoro dipendente, non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir.
TI CONSIGLIAMO