La Corte precisa che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocitĆ compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), nellāipotesi in cui esse consentono la rilevazione dellāillecito solo in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo sia giĆ a distanza dal posto di accertamento, lāindicazione a verbale dellāutilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessitĆ di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.
Tuttavia, nel caso in esame, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo e come si legge nellāordinanza: āin via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che potessero fermare lāautovettura di cui si era rilevato lāeccesso di velocitĆ ā, per gli adempimenti inerenti alla contestazione.
Il verbale di contestazione, continua la Suprema Corte, non poteva limitarsi a rilevare che lāaccertamento era stato effettuato mediante autovelox: allāautomobilista andava data, come visto, la possibilitĆ di difendersi immediatamente.
Ricordiamo che, in linea generale, gli autovelox possono essere utilizzati sulle strade extraurbane secondarie in modalitĆ automatica (e quindi senza la presenza della Polizia) solo previa autorizzazione da parte del Prefetto. Non solo: lāautorizzazione deve indicare esattamente il tratto allāinterno del quale può essere posizionato lāapparecchio. Anche in questi casi, però, la multa può essere recapitata direttamente a casa solo se il verbale dĆ ragione del fatto che la stessa non ĆØ stata immediatamente contestata.
Non cosƬ su strade extraurbane principali e autostrade. Su questo tipo di carreggiate lāautovelox può essere posizionato senza autorizzazione scritta del Prefetto e senza il bisogno di contestazione immediata. SarĆ solo necessario indicare la presenza dellāapparecchio tramite segnaletica preventiva.
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