Il Ministero dell’Interno ha emanato con DM 21.2.2017 le norme di prevenzione incendi per le attivita’ di autorimessa, indicando specifiche “regole tecniche verticali”. In vigore dal 2 aprile 2017
si possono applicare alle attivita’ di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.
si possono applicare alle attivita’ di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002.