Il Ministero ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 m e fino a 18.75 m, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti, di cui all’articolo 216 del regolamento sopra citato (quote 12 m e 2,04 m).
Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 m e 2,04 m) sopra citate determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma e sia, dunque, soggetto, al fine della circolazione alle specifiche previste all’art 10 del C.D.S.
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