Il provvedimento è previsto dall’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato nelle seguenti misure:
ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.
Il contributo per l’anno 2023 è stato assegnato ai comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022.
Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali.
Decreto Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022
Decreto Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022 – Allegato A
Circolare Ministero dell’interno 17/1/2022 n. 6 – Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.