«La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado»
Alcoltest: riguardo al mancato avvertimento al conducente di un veicolo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono il contrasto giurisprudenziale in merito al termine ultimo per dedurre la nullità.
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