L’Avvocatura Generale dello Stato con proprio parere, richiamato nella circolare, ha affermato la non ostensibilità diretta e generalizzata degli atti dello stato civile ma la loro consultabilità solo per il tramite dell’ufficiale dello stato civile, per estratto ed in presenza di un interesse concreto giuridicamente tutelabile. In particolare, l’Avvocatura Generale dello Stato ha evidenziato che l’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, non ne consente il generico accesso, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini domandate dai privati, in presenza di un interesse concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
Accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile
Circolare Ministero dell’interno – Dir. centrale servizi demografici 4/5/2023 n. 65
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