Irrilevante, per il risarcimento del danno, il richiamo alla mancata installazione, attribuita all’‘Anas’, di un guard-rail nella zona del sinistro. Per i giudici non vi è “nesso di causa tra l’omissione ascritta all’‘Anas’, pur ritenuta colposa, e la morte dell’uomo”.
Sinistro letale: l’Anas non è responsabile per l’assenza del guard rail – Corte di Cassazione, 26/6/2015
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