Luogo di fruizione
Trova adesso esatta collocazione giuridica il divieto di effettuare determinati periodi di riposo a bordo del veicolo.
Il nuovo paragrafo 8 dell’art. 8 del Reg. 561/2006 prescrive che “i periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici”.
Non è ancora intervenuto il necessario adeguamento normativo interno (art. 174) per rendere chiaramente sanzionabile la mancata osservanza di questo precetto comunitario. In mancanza si può ancora tenere in considerazione quanto contenuto nella circolare n. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018 che ritiene il “riposo settimanale regolare” effettuato a bordo del veicolo equiparabile al riposo non goduto.
Questa interpretazione, benché condivisibile sotto gli aspetti della sicurezza, non lo è altrettanto per quanto riguarda il diritto, costituendo, di fatto, una “analogia in malam partem” non consentita nel nostro ordinamento.
Nessun dubbio invece per la responsabilità aziendale, sanzionabile ai sensi del comma 14 dell’art. 174 CdS, in quanto l’ampiezza del precetto ricomprende sicuramente anche la tipologia di inosservanza in oggetto (L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 …).