Nel recente contratto delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 15 maggio 2018, il riposo compensativo, ovvero il pagamento delle ore di straordinario, in favore della prestazione resa dal personale in turnazione nella giornata festiva infrasettimanale, non trova uguale trattamento nel contratto delle funzioni locali tra enti del servizio sanitario ed enti locali. A stabilire questa differenza è la Cassazione con l’ordinanza n.1505/2021, secondo la quale da un lato, permane nel nuovo contratto funzioni locali del 21 maggio 2018, per il personale sanitario in turnazione il pagamento dello straordinario o dell’equivalente riposo compensativo mentre, dall’altro lato, certifica la vigenza della norma contrattuale restrittiva prevista per il personale degli enti locali remunerati solo con la maggiorazione della turnazione festiva. In fine, i giudici di Piazza Cavour dissentono dall’interpretazione data dall’ARAN in quanto frutto di un orientamento e non di una interpretazione autentica del contratto.
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