ARTICOLO C.d.S: Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14
SANZIONE: € 173,00
ENTRO 5 GIORNI: € 121,00
Da € 173,00 a € 695,00
Metà del massimo: € 347,50
Doppio del minimo: 346,00
ENTRO 5 GIORNI: € 121,00
PUNTI: 0
SANZIONI ACCESSORIE: Sospensione dalla circolazione sino all’effettuazione della revisione (1)
ANNOTAZIONE SUL VERBALE: (1)
NOTE:
(1) Annotazione sul documento di circolazione. “D.lgs. n. 285/92 – Art. 80, comma 14 – il veicolo è sospeso dalla circolazione, dal …… / …… / ………. fino all’effettuazione della revisione. Può circolare solo per recarsi nel luogo scelto, non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per effettuare la revisione per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario. (indicare la denominazione del Corpo o Servizio) Verbale n. …… del …… / …… / ………. Firma dell’agente.”. In attesa di individuare eventuali soluzioni alternative (come la dotazione di apposite etichette autoadesive), si ritiene opportuno effettuare l’annotazione sul retro del documento, nello spazio dedicato alle revisioni, vergando la prescrizione in modo da non poter essere coperta dal tagliando adesivo, dato che altrimenti potrebbero essere elusi i controlli in sede di presentazione del documento di circolazione, quando, alla richiesta, il conducente dichiari di non averlo con sé, al fine di nascondere che il veicolo è stato sospeso dalla circolazione, per poi esibire i documenti in ufficio con annotata la revisione mediante l’adesivo posto a coprire la sospensione dalla circolazione, per essere sottoposto alla sanzione più lieve per la sola omessa revisione.
(2) Scadenza termine. La prima revisione si effettua entro il mese di rilascio della carta di circolazione, mentre le successive entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Tale limite, secondo la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 1° dicembre 2010, n. 24375, risentirebbe delle regole generali previste dal codice civile per il computo dei termini. Pertanto, il principio secondo il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell’art. 1187 c.p.c., comma 3, è applicabile, salva l’esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l’adempimento delle obbligazioni. La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell’articolo 155 c.p.c., ha indotto a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative (cfr. Consiglio di Stato n. 993/91, n. 8/83). In verità tale interpretazione pare porsi in contrasto con un altro indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17359. In tale occasione i giudici hanno ritenuto che il fatto che l’ultimo giorno utile per effettuare la revisione cada di sabato, giornata di chiusura delle officine autorizzate allo scopo, non esime dall’obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, nei termini di cui all’articolo 80 del codice della strada, costituenti limite massimo non superabile (v. Cass. n. 12332/99), entro il quale quell’obbligo va adempiuto. Vista la novità della materia e ritenuto che nel dubbio si possa aderire alla prima interpretazione, pare consigliabile applicare le regole generali per il computo dei termini proposto dalla più recente giurisprudenza, anche al fine di non alimentare un incerto contenzioso, sorretto dall’ultima pronuncia della Cassazione.
(3) Prenotazioni. Dal 20 maggio 2018 il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 è sostituito dal decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, per effetto del quale per tutti i veicoli è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, se la prenotazione è stata richiesta prima della scadenza del termine presso un ufficio della Motorizzazione civile.
(4) Targa prova e revisione. Si registra l’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione civile, sez. VI, n. 26074 del 4 ottobre 2013, depositata il 20 novembre 2013, la quale ha confermato che nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada, seppure provvisto temporaneamente della targa prova. La ratio decidendi del giudice di seconda cura appare logica e incontestabile, oltre che fondata su un adeguato ed univoco accertamento di fatto (come tale insindacabile nella presente sede di legittimità); inoltre, essa risulta rispettosa dell’articolo 80, comma 14, c.d.s., secondo cui “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione … Non acquisisce rilevanza il fatto che l’autovettura fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della predetta violazione (e della correlata sanzione amministrativa) è sufficiente che l’autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che – come osservato dalla Corte aquilana – nessuna norma del c.d.s. 1992 autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato”. Di recente, la tesi degli Autori ha trovato ulteriore conferma nella sentenza della Corte di Cassazione, II sezione civile, del 4 agosto 2016, n. 16310. Gli Autori da sempre concordano con le conclusioni della Corte, discostandosi da autorevole dottrina che sostiene il contrario.
(5) Per le macchine agricole e le macchine operatrici vedi articoli 111 e 114 c.d.s.
(6) Ambito di applicazione. La stessa violazione è punita dall’articolo 176, comma 18 c.d.s., se commessa in autostrada.