Si tratta di due misure con natura prettamente ripristinatoria, connotate da una complessa procedura esecutiva, ma che per l’agente non determinano particolari incombenze.
A queste si affianca una misura ripristinatoria alternativa e facoltativa, descritta dall’articolo 3, commi 16, 17 e 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94.