La vicenda
La Procura contabile ha disposto il rinvio a giudizio del Comandante della Polizia Locale e dell’istruttore di vigilanza responsabile dei procedimenti relativi alle notifiche delle violazioni al codice della strada. A seguito della richiesta agli atti di un consigliere comunale, è emerso che un numero consistente di verbali di violazione del codice della strada non fossero stati eseguiti dal responsabile del procedimento. L’ente, a tal fine ha, nei confronti del responsabile del procedimento, attivato un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura, non impugnata, a nulla rilevando, per l’ente, le doglianze della dipendente sulla disorganizzazione amministrativa e del carico eccessivo di lavoro assegnatole. Dalla documentazione, infatti, emergeva che la dipendente ometteva i doverosi adempimenti nell’ambito della gestione amministrativa di competenza delle violazioni al Codice della Strada, non lavorando n. 70 verbali omettendone la notifica e, conseguentemente, determinando l’estinzione del correlato diritto di credito in capo all’Ente ed inoltre trascurando la gestione dei verbali la cui notifica non era andata a buon fine. La Procura, tuttavia, ha precisato come il danno erariale dovrebbe estendersi anche al Comandante che, pur nella consapevolezza della situazione di criticità nel settore, avrebbe omesso di intraprendere utili iniziative per ovviare alle riscontrate inefficienze pregiudizievoli all’Erario, in una situazione di carenza organizzativa e di inasprimento delle relazioni interne fra il personale, come testimoniato dagli scambi di mail riportati. Secondo la Procura, pertanto, sia il responsabile del procedimento sia il comandante dovrebbero essere in parti uguale condannate al danno erariale da minori entrate procurate all’ente locale.
La difesa dei dipendenti
A propria difesa il Comandante ha evidenziato la mancanza della colpa grave avendo nominato con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio che avrebbe dovuto vigilare sull’operato del responsabile del procedimento. In merito alle disfunzioni organizzative lamentata dalla dipendete, è stato evidenziato come il Comandante l’avesse adibita esclusivamente alla lavorazione dei verbali inerenti le violazioni del CdS, esonerandola da altre attività.
A differenza di quanto precisato dal Comandante la responsabile del procedimento si è difesa evidenziando come la medesima risultava per la maggior parte dell’orario di servizio occupata in funzioni di front office (con ricevimento al pubblico), gestione delle linee telefoniche e dell’email d’ufficio, portineria, assistenza alunni in entrata e uscita da scuola, dedicando solo il tempo residuo alla gestione dei verbali da infrazione del Codice della Strada. Ha escluso che dai suoi superiori fosse mai arrivata indicazione di esonero dalle altre mansioni, con esortazione a dedicarsi prioritariamente alla lavorazione dei verbali, e che a tal fine le fosse mai stato dedicato un ufficio separato dai colleghi. A supporto dell’eccessiva mole di lavoro, risultavano agli atti depositate diverse email con al quale si lamentava dell’eccessivo carico di lavoro.
Le indicazioni del Collegio contabile
Il Collegio contabile ha precisato, in via preliminare, come emerga con chiarezza che, la condotta descritta nella parte in fatto, ha senz’altro determinato il prodursi di un danno pubblico, che si sostanzia nella mancata riscossione di contravvenzioni per violazione del Codice della Strada e quindi in un mancato incasso di pubbliche entrate. La domanda risarcitoria formulata dalla Procura attrice trova riferimento normativo negli artt. 200 e ss. del Codice della Strada, 28 della legge n. 689/1981, 12 e ss. del D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni. Le norme in esame disciplinano il procedimento volto alla esazione delle contravvenzioni e regolamentano la fase della notifica dei verbali di contravvenzione, la successiva formazione dei ruoli mediante l’iscrizione dei carichi, l’attribuzione di esecutività degli stessi e la loro consegna alla Società concessionaria entro il termine quinquennale di chiusura previsto dall’art. 28 della legge 689/1981. Quest’ultima disposizione espressamente prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Ne deriva che il termine prescrizionale indicato decorre dal giorno della commessa violazione e che oltre alla formazione ed alla consegna del ruolo, non occorre alcun altro atto di natura ricettizia (cfr. Cass., sez. I, 25.3.1999 n.7662), di guisa che gli effetti del decorso del tempo restano disciplinati esclusivamente dallo scorrere della prescrizione quinquennale. Nel caso di specie, l’accertamento della condotta (mancato invio delle pratiche oggetto di lavorazione entro il decorso dei termini decadenziali e prescrizionali) fa sì che il danno possa ritenersi attuale e certo in quanto gli importi contravvenzionali non sono più suscettibili di riscossione ed integrano, ovviamente, un definitivo mancato introito per l’Ente locale.
Precisato quanto sopra, è stata confermata la corresponsabilità di entrambi i convenuti. In merito alla posizione del Comandante la situazione relativa al processo elaborativo delle contravvenzioni risulta contraddistinta da gravi disfunzioni organizzative, irrisolte problematiche concernenti il personale addetto al servizio, evidente e colpevole incapacità organizzativa che ha condotto ai risultati fallimentari oggetto di causa. A aggravare la situazione disorganizzativa irrisolta sono evidenti le lamentele del responsabile del procedimento il quale denunciava le gravi carenze e disfunzioni del settore, evidenziando in particolare l’approssimarsi delle scadenze con specifico riferimento alle sanzioni per violazione del Codice della Strada. Il Comandante, infatti, come stabilito dalle norme contrattuali aveva il preciso dovere di vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Al contrario di quanto affermato dalla Procura, la posizione i responsabilità dell’istruttore di vigilanza è da considerarsi minore, rispetto al quello del Comandante, in ragione della sua posizione assunta all’interno dell’ufficio. Pure se minore, resta confermata la sua responsabilità per aver, in ogni caso, svolto un importante ruolo, con la propria condotta omissiva, in relazione alle funzioni assegnate nel periodo in cui furono elevate le sanzioni in esame e furono predisposti i relativi ruoli.
In ordine alla ripartizione del danno, il Collegio contabile non ritiene condivisibile la pari responsabilità dei convenuti evidenziata dalla Procura. La Procura, infatti, non ha evocato sia il Vice capo Settore della Polizia Locale sia il Segretario comunale, nonostante entrambi fossero destinatari delle missive con cui la convenuta lamentava l’oggettiva difficoltà organizzativa. Il loro operato, infatti, risulta caratterizzato dalla stessa inattività addebitata al Comandante con colpa grave. Pertanto il danno erariale evocato dalla Procura deve essere dimezzato (pari al 50%) ed attribuito per il 35% al Comandante e per il restante 15% al responsabile del procedimento.