ARTICOLO C.d.S.
Art. 20. Occupazione della sede stradale
REGOLAMENTO C.d.S.
Art. 29 (Art. 20 Cod. Str.) – Ubicazione di chioschi od altre installazioni
COMMENTO
Il presente articolo, in assenza di specifici regolamenti comunali o determinando per questi dei vincoli, fissa dei limiti particolari all’uso della strada, dentro e fuori i centri urbani, da parte di attività economiche e non solo. Mentre per le aree esterne ai centri abitati ci sono dei vincoli rigorosi ed inderogabili, più complesso diventa il rapporto tra le limitazioni dell’art. 20 e l’autonomia locale, allorquando l’analisi si sposta sul centro abitato. È in questo ambito che il C.d.S. si insinua nella normativa specialistica di settore e ne condiziona gli aspetti autorizzatori, sulla base del principio di sicurezza stradale da un lato e di ottimizzazione della viabilità dall’altro.
Tuttavia nell’arco di questi anni la capacità di condizionamento che il C.d.S. poteva esprimere nei confronti delle autonomie dei regolamenti comunali si è andata gradualmente restringendo. È infatti circostanza nota la previsione dell’art. 234 dello stesso codice che, nella sua stesura iniziale, imponeva limiti temporali per l’adeguamento delle occupazioni di suolo pubblico esistenti nel centro abitato alla disciplina dell’art. 20 del C.d.S. Questa costrizione è stata dilatata attraverso la modifica del comma 1 dell’art. 234 (fatta con legge n. 23 del 30 marzo 1999 e successivamente dalla legge n. 472 del 7 dicembre 1999), che rimette all’autonomia comunale la capacità di stabilire la durata del regime transitorio di deroga alla regola codicistica, così difatti legittimando una perpetuazione senza termine delle situazioni difformi esistenti. In pratica si è rimessa al senso di responsabilità delle singole amministrazioni comunali la volontà di applicare correttamente l’art. 20 con riguardo alle situazioni preesistenti, rendendo più consiglio che non obbligo il sistema dei limiti e delle distanze fissato dal suo comma 3.
Facendo seguito all’identico intento, con legge n. 472/1999 fu attenuata la rigidità della prima stesura dell’art. 20, consentendo nelle zone di rilevanza storico-ambientale, o in presenza di particolari caratteristiche geometriche della strada, l’occupazione dei marciapiedi senza limitazioni e rispetto di distanze specifiche, fermo restando la salvaguardia di uno spazio adeguato alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.
Appare evidente che tutte le volte in cui nel centro abitato venga chiusa al traffico una determinata strada e predisposto un percorso alternativo per la viabilità, anche indipendentemente dalle esigenze di carattere commerciale legate alla realizzazione di fiere e mercati, diventano autorizzabili le occupazioni temporanee di suolo più varie. È in forza di questa previsione normativa che, ad esempio, all’interno delle Aree pedonali possono essere autorizzate all’occupazione dehors, artisti di strada, mestieri girovaghi, esposizioni per vendita a domicilio, strutture mobili per vendita promozionali. Un’Area pedonale abbastanza ingolfata quindi: per tale considerazione in sede di commento all’art. 7, chi scrive, ha già manifestato perplessità sulla realizzazione di A.P. o Z.T.L., o ancora itinerari ciclopedonali, a tempo che non consentono una destinazione di carattere definitivo all’area. Per essere chiari fino in fondo, ci si pone il dubbio che spesso le A.P. siano occasioni di vincoli più formali che sostanziali.
L’art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 15 luglio 2009 prescrive: “Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”.
L’art. 3, comma 17, della legge n. 94 del 15 luglio 2009 prescrive: “Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio”.
L’art. 3, comma 18, della legge n. 94 del 15 luglio 2009 prescrive: “Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L’impatto di tale novellazione, sull’articolo in commento, è estremamente complesso. Si intrecciano profili di diritto amministrativo connesso all’esercizio di poteri di amministrazione attiva con probabile radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo, con fenomeni connessi o dipendenti dall’accertamento di violazioni del codice penale o del codice della strada.
Comunque sia, è importante che il lettore prenda contatto con la normativa quivi indicata, per valutare se sia preferibile, ai fini della rimozione delle occupazioni abusive del suolo pubblico, operare ai sensi del titolo IV del codice della strada, ovvero con il procedimento speciale predisposto dal legislatore della sicurezza 2009.
Vale la pena evidenziare un’attenzione particolare in materia di sicurezza urbana. Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, cosiddetto “decreto sicurezza”, convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 18 aprile 2017, ha introdotto novità normative in materia di occupazioni di suolo pubblico. A queste si aggiungono i contenuti operativi previsti sia dalla cosiddetta circolare “Gabrielli”, n. 555/09/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 sia dalla circolare del Ministero dell’interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018: entrambe al fine di garantire la security e la safety in ogni occupazione di suolo pubblico avente una ricaduta di prevedibile massiccia presenza pedonale nei luoghi autorizzati, rendono pressoché secondarie le disposizioni normative previste dal codice della strada ed in particolare dal presente art. 20, responsabilizzando, nei centri urbani, i sindaci non solo ad un rigido rispetto dei limiti previsti dal presente articolo, ma soprattutto ad un’attenta azione di controllo preventiva in fase autorizzativa al fine di scongiurare ogni conseguenza negativa rinveniente dal mancato rispetto tecnico qualitativo delle attività previste o da imprevedibili attentati terroristici.
Appare ovvio che occupazioni abusive di suolo pubblico in violazione del codice della strada e dei regolamenti comunali, dovranno essere sanzionate anche (e soprattutto!) nel rispetto dei principi di sicurezza urbana, dovendo, a consuntivo, giustificare la mancata azione di controllo preventivo dell’occupazione realizzata abusivamente.
GIURISPRUDENZA
Cons. Stato, sez. V, 4 luglio 2018, n. 4101
È legittimo il provvedimento di decadenza dalla concessione di suolo pubblico laddove gli spazi di rispetto per l’area data in concessione risultano superati e anche in difformità delle prescrizioni di cui all’art. 20 D.Lgs. n. 285 del 1992.
T.A.R. Liguria, Genova, sez. II, 6 febbraio 2018, n. 116
In conformità alla normativa generale in materia ed ai regolamenti comunali, è facoltà dell’amministrazione individuare, nel territorio municipale, idonei spazi da assegnare a mercato, con decisione sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nell’ipotesi di irragionevolezza od erronea determinazione.
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 14 novembre 2017, n. 1155
È legittimo il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione per l’occupazione permanente del suolo pubblico per la realizzazione di un dehors a servizio di un bar, ove la struttura sia posta a una distanza inferiore a due metri dal bordo esterno del marciapiede, non rilevando che i cassonetti prospicienti uno dei lati del dehorsfossero stati rimossi, né che la pedana, sulla quale poggiava il manufatto, fosse alta soltanto dodici centimetri.
Cass. pen., sez. II, 15 aprile 2015, n. 17892
L’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (oc-cupazione della sede stradale) non esclude la configurabilità del delitto di cui all’art. 633 c.p., trattandosi di norme che agiscono su piani diversi, essendo poste la prima a tutela della sicurezza della circolazione stradale, l’altra a difesa del patrimonio.
Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2014, n. 15074
Non esiste rapporto di specialità tra la norma incriminatrice di cui all’art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale) dato che non hanno attinenza alle stesse fattispecie tipiche astratte, come richiede l’art. 9 citato del c.p., con il riferi-mento al “fatto punito”; la disposizione penale, infatti, è posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 9 maggio 2006, n. 3381
Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del codice della strada, nelle zone di rilevanza sto-rico-ambientale l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2 aprile 2006, n. 1056
La disposizione dell’art. 20 del D.Lgs n. 285/1992 vieta “ogni tipo di occupazione stradale” dalla cui nozione non può essere esclusa quella derivante dall’apposizione abusiva di un cartello stradale, sebbene comporti scarso ingombro della sede viaria.
T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 aprile 2002, n. 68
Esula dalla competenza del comune, il potere di vietare la collocazione di materiali ingombranti, nonché di ordinarne la rimozione, sulla porzione di strade private non destinate all’uso pubblico, atteso che il suddetto potere è legislativamente previsto solo con riguardo alle aree ad uso pubblico destinate alla circolazione di pedoni, di veicoli e di animali, siano le stesse di proprietà comunale o private, ai sensi del combi-nato disposto degli artt. 2 comma 1, e 20, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).