Circolava in Italia per un periodo superiore a un anno con il suddetto veicolo ancora immatricolato in uno Stato estero.
ARTICOLO C.d.S: Articolo 132, commi 1 e 5
SANZIONE: € 712,00
Da € 712,00 a € 2.848,00
Metà del massimo: € 1.424,00
Doppio del minimo: € 1.424,00
ENTRO 5 GIORNI: € 498,40
PUNTI: 0
SANZIONI ACCESSORIE: non previste (2)
Annotazione sul verbale. Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Il conducente può guidare per il
tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in …. luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Note:
(1) Contenuto. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
(2) Criteri. Per stabilire la durata della circolazione in Italia, salvo riferirsi ai documenti di ingresso o ai documenti fiscali del veicolo, se rilasciati e conosciuti, si può solo ricorrere alla presunzione semplice basata su elementi di conoscenza diretta o indiretta, con tutti i limiti facilmente intuibili. Un elemento indicativo rimane l’eventuale acquisizione della residenza anagrafica del proprietario.
(3) Deroga. La norma non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
(4) Veicoli UE/SEE. Con nota del Ministero dell’interno 24/10/2007, prot. 300/A/1/27794/111/56 è stato chiarito che sussiste l’obbligo di nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della UE che hanno acquisito la residenza in Italia; ovviamente per questi veicoli non sono richieste formalità doganali.
(5) Concorso con articolo 93, commi 1-bis e 7-bis. È possibile prevedere che quasi sempre la violazione dell’articolo 132 concorrerà con il divieto per il residente in Italia da oltre 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all’estero.
(6) Sanzioni. Non sono previste specifiche sanzioni accessorie, ma il documento di circolazione deve essere immediatamente ritirato e inviato all’UMC competente in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione. Di conseguenza l’accertatore ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213 del codice della strada.
(7) Obblighi successivi. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213 del codice della strada (vedi caso successivo). Per verificare l’inutile decorso di tale termine e dare seguito all’applicazione della confisca sarà necessario che l’UMC che ha ricevuto il documento di circolazione comunichi alla locale prefettura che si sono determinate le condizioni per disporre la confisca. Nulla toglie che tale accertamento possa essere eseguito dall’organo di polizia stradale che ha proceduto all’accertamento e alla contestazione della violazione.
(8) Sanzioni in caso di circolazione dopo la contestazione della violazione. Non essendo stato formalmente eseguito un sequestro, si ritiene che non siano applicabili le sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8. Però si ritiene che debba essere contestata la violazione dell’articolo 216, comma 6, per circolazione con veicolo con documento di circolazione ritirato.
(9) Riscossione immediata e solidarietà. Trattandosi di veicoli immatricolati all’estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l’articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell’articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l’autore della violazione, anche ai fini dell’articolo 126-bis.
PER APPROFONDIRE