Osserva infatti la Corte che l’attività edilizia concretamente realizzata nel caso deciso, non può certamente ricondursi alla categoria della “manutenzione straordinaria”, che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, ne’ modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso, in quanto il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, – lett. b) ricomprende in tale nozione “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.
La legge pone, dunque, un duplice limite: uno, di ordine funzionale, costituito dalla necessità che i lavori siano rivolti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parti dell’edificio, e l’altro, di ordine strutturale, consistente nel divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutare la loro destinazione. Nella fattispecie, invece, era stato accertato in punto di fatto che era stata posta in essere una evidente edificazione ex novo.