Di seguito il testo dell’emendamento n. 9
Dopo l’articolo 39 inserire il seguente
39-bis
- Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate, se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nel rispetto dell’articolo 1 comma 686 lettera b) della Legge 30 dicembre 2018 n.145, per la durata di 12 anni e secondo termini e modalità stabilite dalle Regioni, relativamente al soggetto titolare dell’azienda sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, ivi compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività .
- Nelle more di un generale riordino della disciplina normativa del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione ove necessario, agli operatori, in regola con i requisiti prescritti, che sono rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla previgente normativa ovvero che, in forza degli esiti dei procedimenti stessi, non hanno avuto la riassegnazione della concessione.