La Suprema Corte ha infatti osservato che «possono essere sottoposti a misure di prevenzione soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità, che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale» ed è per questo deve intendersi «irragionevole» il meccanismo, previsto dall’art.120, comma 2, del Codice della strada, «che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale, l’identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida». Con la conseguenza di innescare «un corto circuito all’interno dell’ordinamento», nel caso in cui l’utilizzo della patente sia per esempio funzionale alla «ricerca di un lavoro».
Revoca della patente di guida
Corte Costituzionale 27/5/2020, n. 99
La Corte Costituzionale, con sentenza 27/5/2020, n. 99/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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